ATTENZIONE ADEMPIMENTO CON SCADENZA 10 SETTEMBRE

                                                     

                                                       DECRETO N. 739 DEL 06 AGOSTO 2025       

Ricognizione sulla piattaforma GE.DI.SI, al solo fine dell’analisi statistica, della spesa
concernente la detrazione fiscale del Superbonus per gli interventi di riparazione o
ricostruzione di edifici privati oggetto di concessione del contributo in data antecedente il
30 marzo 2024.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli,
nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell’articolo
11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del Decreto Legge
n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, prorogato
fino al 31.12.2024 con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024,
registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327 e successivamente prorogato fino al 31.12.2025 con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025 e registrato
dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016“, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 673, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previ- sione
dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027“, con il
quale è stato aggiunto il comma 4-novies all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016,
prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;
Visto l’articolo 1, comma 990, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da
ultimo, dall’articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di
assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato proro- gato
fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 con il quale sono stabilite le funzioni del
Commissario straordinario tra le quali “coordina gli interventi diricostruzione e riparazione degli
immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all’attività dei vice com- missari di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi
stessi, ai sensi dell’articolo 5”;
Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto, in particolare, l’articolo 119, comma 8 ter del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi del
quale: “8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la
detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi
disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
110 per cento. […].”;
Visti i commi 1 ter e 4 quater del citato articolo 119 per cui “1-ter. Nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo
previsto per la ricostruzione.” (super ecobonus), nonché “4-quater. Nei comuni dei territori
colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione” (super sisma bonus);
Visto l’articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione privata, approvato con Ordinanza del 15
dicembre 2022, n. 130 ai sensi del quale: “1.Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46
sono fruibili, per l’importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli
interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico,
nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa
obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito e
per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino
trasformazione urbanistica del territorio”.
“2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già
stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.”;
Visto il successivo articolo 48 del TURP ai sensi del quale “Ai fini dell’applicazione delle
detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di
contributo presentata ai sensi del presente Testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del
precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le
detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 46.”;
Visto l’articolo 119, comma 13 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede “Ai fini della
detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) […]
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio
sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione
dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati […]”
Visto, altresì, il successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, secondo il quale “l’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui
all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla
base del progetto e dell’effettiva realizzazione […]”;
Visto l’articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”;
Visto il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2024, n. 67, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli
119 e 119- ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali
nonché relative all’amministrazione finanziaria”;
Richiamata, in particolare, la disciplina transitoria dettata dal comma 3, dell’articolo1 del
summenzionato decreto- legge n. 39 del 2024 che stabilisce “Le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle
modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese
sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata
presentata l’istanza per la concessione di contributi.”;
Richiamati:
– il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante
modifica del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017,
recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle
costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell’efficacia degli interventi effettuati“;
– Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici
per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd.
Ecobonus.”;
– Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti delle
asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici – cd. Ecobonus”;
Ravvisata la necessità di procedere, ai fini esclusivamente statistici e conoscitivi, ad una
ricognizione della spesa complessiva dei benefici fiscali richiesti in relazione alle domande di
concessione del contributo trasmesse in data antecedente il 30 marzo 2024 per le quali alla data
di pubblicazione del presente decreto sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo;
Considerato che con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione disciplinati dal
Testo Unico della Ricostruzione privata per i quali siano state trasmesse le domande di
concessione del contributo in data antecedente al 30 marzo 2024 non risultano indicati nelle
stesse domande i dati economici degli incentivi fiscali richiesti;
Ritenuto opportuno, per finalità statistiche e meramente conoscitive, in relazione alle domande
di cui sopra, prevedere la trasmissione di specifica variante (RCR) contenente i dati relativi
all’importo dei lavori e delle spese tecniche eccedenti il contribuito di ricostruzione agevolabili
ai sensi della specifica normativa fiscale;
Visto il Decreto commissariale n. 675 del 24 luglio 2025;
Considerato che con Decreto commissariale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto
all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che
tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale
e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal decreto-legge 189 del 2016,
nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;
Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.
Tutto ciò premesso       

                                                                         DECRETA

1.  di attivare per le richieste di contributo di cui all’articolo 47 del Testo Unico della
Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla
data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario
straordinario, sia stato emanato il decreto di concessione, la ricognizione della spesa
complessiva eccedente il contributo concesso per la realizzazione degli interventi nella
ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabile aisensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34
del 2020. Detta ricognizione è effettuata per finalità esclusivamente conoscitive e statistiche.

2.  di disporre, per le finalità di cui al comma 1, per le richieste di contributo di cui al presente
articolo, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia
stato emanato il decreto di concessione, l’integrazione, da parte del professionista, del
dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI
Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione
di una variante (RCR) all’interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto
segue:
a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
b) “Super bonus” ai sensi dell’art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024)

e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del
credito).

Deve, inoltre, essere dichiarato l’importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la
ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti
ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto, aggiornata
nei termini di legge, da rendicontarsi entro il 31 dicembre 2025.

3. La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria
richiesta di contributo, ovvero in una successiva variante, non siano stati dichiarati tali
importi nel quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, secondo le
fome di cui al p.to 2 precedente.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario ed è trasmesso
agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini
professionali interessati.

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